Palermo 28  luglio 2011

             Prot. N.2011/005

 

COMUNICATO STAMPA

 

Oggetto: ANCHE L’ISTITUZIONE CHIESA HA L’OBBLIGO DI RENDERE ACCESSIBILE  I  LUOGHI  DI CULTO. IN CASO CONTRARIO STOP A MANIFESTAZIONI DI VARIO GENERE APERTE AL PUBBLICO.

 

          Tutte le persone, disabili e non, devono potere accedere autonomamente ai luoghi di culto. Lo ha affermato questo Ufficio in una lettera diffida rivolta al parroco della Cattedrale di S. Martino di Corleone, affinchè entro 15 giorni provveda ad eliminare le barriere architettoniche che impediscono l’accesso alla chiesa alle persone che hanno problemi motori.

           L’obbligo nasce da una precisa disposizione normativa, vale a dire il Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 che, all’art.3, punto 3.4, lett.d) dispone : “ nelle unità immobiliari sedi di culto il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile. E poi al  punto 5.4 che testualmente prevede : “I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe. A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1., 4.2, 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.

  Sulla base di tali disposizioni regolamentari e delle varie norme vigenti in materia, tutte dirette a garantire la parità di trattamento fra le persone disabili e non, l’Ufficio Nazionale del Garante della Persona Disabile -  una volta constatata l’annosa  disattenzione verso tale problematica da parte del prelato - ha reiterato l’invito a provvedere alla eliminazione della barriera, avvalendosi, se del caso, anche di sistemi di accesso asportabili.

    Inoltre, nelle more della realizzazione dell’opera, l’Ufficio ha INVITATO il parroco ad  astenersi dalla organizzazione all’interno del luogo di culto di eventi vari o riunioni aperte a tutti (incontri culturali in genere, spettacoli di musica sacra, presentazioni di libri, altro). Lo svolgimento di tali incontri, a parere dell’Ufficio, fino a quando la chiesa non diverrà accessibile a tutti (persone disabili e non disabili), rimarcherebbe un forte momento di  disattenzione verso il principio di parità di trattamento e realizzerebbe un comportamento apertamente discriminatorio, oggi sanzionato dalla legge n. 67 del 1 marzo 2006 e conclamato dalla giurisprudenza in materia (cfr. Tar Sicilia n. 9199/10 - dep.ta il 05/08/2010).

      In mancanza, ha affermato l’Ufficio, sulla base dei numerosi riscontri e delle richieste mirate di intervento formulate da Persone Disabili,  si provvederà senza indugio ad inoltrare ricorso all’Autorità Giudiziaria per l’ottenimento della  rimozione forzata della barriera architettonica in argomento.

     Sono fermamente convinto che l’handicap non nasce con la persona con deficit. Esso è solo il frutto dell’impatto tra la condizione di disabilità e la struttura sociale in cui essa vive.

        La chiesa come istituzione  non può comportarsi come il comune cittadino normalmente disattento al disagio della persona con deficit.    Essa, a prescindere dalla sua funzione istituzionale proiettata verso l’accoglienza di tutte le persone che intendono frequentare il luogo di culto, deve riconoscere a tutti, disabili e non,  il diritto a condurre una  “vita indipendente” anche sul piano della propria professione di fede. Se non favorisce, quindi, l’accessibilità generalizzata ai propri luoghi di culto, finisce per realizzare un comportamento diametralmente opposto, diretto alla non accoglienza ed alla emarginazione. Non v’è dubbio, infatti, che in questo caso la persona con disabilità motoria viene privata della  possibilità di professare e partecipare alle varie funzioni religiose.

        E’ fortemente  auspicabile, pertanto, che una persona in carrozzina o comunque con seri problemi motori, non debba più in futuro rinunciare a presenziare alla celebrazione di un matrimonio, battesimo, cresima, funerale, di un proprio  parente o  amico, perché il luogo di culto in cui si svolgono tali funzioni è di fatto inaccessibile.

           Per eventuali contatti personali 330 529278.

                                                                                                       Il Coordinatore nazionale

                                                                                                       Salvatore Di Giglia

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